Istruzione parentale: informazioni burocratiche
L’istruzione parentale è genericamente prevista dalla Costituzione italiana all’articolo 30, che tratta della libertà di insegnamento; è poi nominalmente prevista all’art. 1 §4 del Dlgs 76/2005 sul diritto – dovere all’istruzione. Il testo recita:
«I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto – dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli».
In pratica, ogni genitore ha il diritto di istruire i propri figli sia personalmente sia tramite uno o più precettori privati, a due condizioni: informare la competente autorità (il sindaco e soprattutto la scuola pubblica del territorio di residenza) tramite un’autocertificazione in carta semplice da presentare entro il 30 marzo dell’anno scolastico in corso, e rendere possibile allo Stato il controllo dell’avvenuta istruzione tramite un esame di idoneità da sostenere annualmente in una scuola pubblica o privata autorizzata a rilasciare tale certificazione. La domanda d’esame deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno scolastico in corso.
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